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Strategia per le opzioni binarie h4

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Articolo 10 1. Tutte le autorizzazioni d’esportazione specifiche e globali sono rilasciate per mezzo di formulari conformi al modello di cui all’allegato III bis. 2603/69. Articolo 5 1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione. 10) Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sulle attrezzature e sulle materie non nucleari specificate. Articolo 7 1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. 4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione. 3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1. 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3. 4. L’autorizzazione d’esportazione.

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2. L’autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15. 4. L’autorizzazione all’importazione, esportazione e transito. L’autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità. 4. Gli Stati membri indicano nelle autorizzazioni generali che queste ultime non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 o qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate. 5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1. 6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione.

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Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. CAPO III Autorizzazione d’esportazione Articolo 6 1. Il presente regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell’allegato II. 2) e del commercio con l’estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I registri o la documentazione di cui al paragrafo 1 sono conservati per una durata di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha luogo l’esportazione. Le piattaforme regolamentate in Europa e autorizzate dalla Consob, poiché offrono la maggiore sicurezza possibile.

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La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l’elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l’elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all’articolo 3. “La relazione deve contenere infine l’elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l’indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai paesi partners relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.” (AGGIUNTO da EMENDAMENTO 3.05 del Governo al Ddl 1927) “3-bis. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità. 2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. 12) A norma ed entro i limiti dell’articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità europea al fine di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. 400. 2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all’articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministero del commercio con l’estero.

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